Obblighi informativi

Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
Modalita’ di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese
1. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le modalita’ stabilite con il decreto del Ministro delle attivita’ produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002.
2. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento.
Note all’art. 52:
– Il testo dell’articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66, cosi’ recita: «Art. 14 (Misure per favorire l’accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell’IPI). – 1.
2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede con proprio decreto a disciplinare le modalita’ di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all’ufficio del registro delle imprese.
3.».